Art. 7.
(Diritto di proprietà).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori presentano alla commissione scientifica competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, una relazione complessiva sul materiale rinvenuto sul territorio nazionale e in loro possesso.
      2. Entro sei mesi alla presentazione della relazione di cui al comma 1, la commissione scientifica competente comunica ai ricercatori l'elenco dei reperti di particolare interesse scientifico individuati dagli organi competenti di cui all'articolo 6, comma 2, che i medesimi ricercatori sono obbligati a consegnare alla commissione, secondo le modalità previste dalla comunicazione stessa.

 

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      3. Dopo un anno dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, se non è stata inviata la comunicazione ivi prevista sul particolare interesse scientifico dei reperti ritrovati, il ritrovatore dei minerali e dei fossili acquista la proprietà dei medesimi reperti.